Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  • a)«mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
  • b)«materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
  • c)«additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
  • d)«premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;
  • e)«mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;
  • f)«mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;
  • g)«mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;
  • h)«prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o gia' utilizzato per l'alimentazione degli animali;
  • i)«razione giornaliera»: la quantita' totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidita' del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'eta' e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;
  • l)«animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonche', gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;
  • m)«immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;
  • n)«sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che puo' influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Testo vigente dal 16 giugno 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149~art2 · fonte del testo