[1]Requisiti e apertura degli ambulatori

[2]Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 29 ciascun pediatra deve avere la disponibilita' di un ambulatorio nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. L'ambulatorio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso ambulatorio con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. Se l'ambulatorio e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita' non mediche, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. L'ambulatorio dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. Il suddetto orario, che verra' comunicato alla U.S.L., sara' esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'U.S.L. Nelle giornate di sabato il pediatra non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonche' quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. L'apertura di un eventuale secondo ambulatorio in comune diverso da quello di iscrizione, purche' nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 4 puo' essere autorizzata dalla U.S.L., sentito il parere del comitato ex art. 8 solo in presenza di effettive esigenze assistenziali. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290~art18 · fonte del testo