Commissione professionale 1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una Commissione Professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

  • a)definire gli standards medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;
  • b)definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali;
  • c)fissare le procedure per la verifica di qualita' della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso;
  • d)stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'art. 10. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita:
  • a)cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio Sanitario nazionale;
  • b)quattro rappresentanti dei pediatri di libera scelta designati dai membri di parte medica del Comitato consultivo regionale;
  • c)un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. 4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 39, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualita' dell'assistenza pediatrica:
  • a)valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di accettazione) in ricovero ospedaliero e analisi dei rapporti tra pediatra di libera scelta e medico ospedaliero con riferimento ai soggetti spedalizzati (da svolgere in collaborazione con il nucleo ospedaliero della Commissione VRQ di U.S.L.);
  • b)analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi dei pediatri di libera scelta con riferimento ad indicatori aggregati relativi all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, agli accertamenti specialistici ed ai ricoveri ospedalieri, normalizzati per eta' e sesso degli assistiti, relativamente ai parametri nazionali, regionali e di U.S.L.;
  • c)analisi delle possibili modalita' di coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nelle rilevazioni e nelle valutazioni delle situazioni epidemiologiche locali;
  • d)analisi dei rapporti cittadino/medico di base secondo motivazioni di accesso e tipologie di prestazioni richieste: valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di miglioramento dei rapporti anche mediante intervento del S.S.N. sia verso gli assistiti che verso i pediatri di libera scelta;
  • e)l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del pediatra: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici;
  • f)valutazione comparativa dei modelli di schede cliniche individuali in uso presso i pediatri di libera scelta convenzionati e proposte per l'avvio di processi di omogeneizzazione delle informazioni necessarie ai fini di gestione e di analisi epidemiologica;
  • g)ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale. 5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e' tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso di inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale alla Sanita'.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art32 · fonte del testo