[1]Accordo per i trasporti aerei tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America
[2]Il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti di America: desiderando concludere un Accordo allo scopo di promuovere comunicazioni aeree dirette fra i loro rispettivi territori, hanno pertanto nominato i propri rappresentanti, i quali debitamente autorizzati, convengono quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Ai fini del presente Accordo e del suo Allegato, salvo nei casi ove il testo provveda altrimenti:
- a)"Autorita' aeronautiche" significa, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti d'America, il "Civil Aeronautics Board" e qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal "Civil Aeronautics Board"; nel caso che si riferisca all'Italia il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo, e qualsiasi persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo.
- b)"Imprese di trasporto aereo designate" indica le persone, o societa' o enti che, secondo quanto sara' stato comunicato per iscritto dalle autorita' aeronautiche di una delle Parti Contraenti alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, siano stati designati, in conformita' dell'art. 3 del presente Accordo, a svolgere attivita' su ciascuna delle rotte indicate con detta comunicazione.
- c)"Territorio" ha il significato ad esso attribuito dall'art. 2 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.
- d)Si applicano al presente Accordo ed al suo Allegato, le definizioni contenute nei paragrafi a), b) e d) dell'art. 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
