Salvo diverse disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato, ogni controversia tra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non possa essere risolta a mezzo di consultazioni, sara' sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale di tre membri, due dei quali saranno nominati dalle due Parti Contraenti ed il terzo scelto d'accordo dai due sopracitati membri, purche' questo terzo non abbia la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti. Ciascuna delle Parti Contraenti designera' l'arbitro entro il periodo di due mesi dalla data di consegna dall'una all'altra Parte di una nota diplomatica richiedente un giudizio arbitrale; il terzo arbitro sara' scelto entro un mese trascorso il detto periodo. Se entro il limite di tempo indicato non e' stato raggiunto l'accordo sulla scelta del terzo membro, questi verra' nominato dal Presidente del Consiglio dell'O.A.C.I., tra le persone comprese nella lista di arbitri tenuta a norma dei regolamenti dell'O.A.C.I. Le competenti autorita' delle Parti Contraenti faranno del loro meglio, con i poteri loro attribuiti, per uniformarsi al parere espresso dagli arbitri. Le spese per il giudizio arbitrale saranno sostenute per meta' da ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
