[1]Articolo IX

[2]1. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, entrera' in vigore dopo che sara' confermata mediante uno scambio di note. 2. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti ed entreranno in vigore dopo che saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorita'. 3. Qualora venga conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, alla quale entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sara' emendato in modo da uniformarsi alle disposizioni di tale Convenzione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474~artix · fonte del testo