[1]Articolo V
[2]1. - Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio di aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale e l'uscita, da esso, e che regolano la navigazione dei detti aeromobili durante la loro permanenza entro i confini dello stesso territorio, si applicano agli aeromobili delle compagnie designate dall'altra Parte Contraente. 2. - Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio e l'uscita da esso, dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico dell'aeromobile (come i regolamenti relativi all'entrata ai controlli, alla immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena) sono applicabili ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili delle compagnie designate dall'altra Parte Contraente, durante la loro permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
