• a)Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso di aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale e l'esercizio di tali aeromobili mentre si trovano nel territorio della stessa Parte Contraente, si applicano agli aeromobili delle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente e devono essere osservati da tali aeromobili nell'entrare e nell'uscire o mentre si trovano nel territorio della prima Parte.
  • b)Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso dei passeggeri, degli equipaggi e del carico degli aeromobili, cosi' come le disposizioni relative all'entrata, all'uscita, alla emigrazione, ai passaporti, alle dogane e alle pratiche sanitarie, si applicano ai passeggeri, agli equipaggi, ed al carico delle imprese di trasporto aereo, designate dall'altra Parte Contraente all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio della prima Parte.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;971~art6 · fonte del testo