[1]Articolo IV
[2]I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una delle due Parti Contraenti e in corso di validita', saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dello svolgimento dei "servizi concordati", Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze conferiti a un suo cittadino da un altro Stato.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
