[1]Articolo IV

[2]I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una delle due Parti Contraenti e in corso di validita', saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dello svolgimento dei "servizi concordati", Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze conferiti a un suo cittadino da un altro Stato.

Testo vigente dal 26 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;963~artiv · fonte del testo