[1]Articolo III
[2]1. - Le tasse che ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che vengano imposte alle compagnie di navigazione aerea designate dall'altra Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature non devono essere piu' elevate di quelle dovute, per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili nazionali impiegati per servizi aerei internazionali similari. 2. - Al carburante, agli olii lubrificanti, ed alle parti di ricambio, introdotti e portati a bordo nel territorio di una Parte Contraente per uso esclusivo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente, verra' accordato dalla Parte Contraente sul cui territorio vengono immessi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle aviolinee nazionali impegnate in trasporti aerei internazionali ed aviolinee di Stati, godenti della clausola della Nazione piu' favorita, per quanto concerne dazi doganali, tasse d'ispezione ed altri aggravi fiscali. 3. - Gli aeromobili impiegati nei "servizi concordati" e le scorte di carburanti, olii lubrificanti, parti di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo, gia' imbarcati come dotazione degli aeromobili delle compagnie designate da una Parte Contraente, saranno esenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, tasse di ispezione ed altri aggravi fiscali.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
