[1]Articolo VI

[2]Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facolta' di rifiutare o revocare l'esercizio dei diritti derivanti alle compagnie designate dall'altra Parte Contraente in base alle disposizioni contenute nell'allegato a questo Accordo, qualora tali compagnie non forniscano, se cio' sia richiesto, la prova che la proprieta' e il controllo effettivo delle compagnie stesse appartengano ad elementi nazionali dell'una o dell'altra Parte Contraente, qualora non adempiano alle disposizioni legislative regolamentari previste nel precedente articolo V e comunque non si uniformino alle condizioni in base alle quali vengono concessi i diritti di esercizio in conformita' del contenuto del presente Accordo e del suo allegato.

Testo vigente dal 26 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;963~artvi · fonte del testo