[1]Articolo VI
[2]Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facolta' di rifiutare o revocare l'esercizio dei diritti derivanti alle compagnie designate dall'altra Parte Contraente in base alle disposizioni contenute nell'allegato a questo Accordo, qualora tali compagnie non forniscano, se cio' sia richiesto, la prova che la proprieta' e il controllo effettivo delle compagnie stesse appartengano ad elementi nazionali dell'una o dell'altra Parte Contraente, qualora non adempiano alle disposizioni legislative regolamentari previste nel precedente articolo V e comunque non si uniformino alle condizioni in base alle quali vengono concessi i diritti di esercizio in conformita' del contenuto del presente Accordo e del suo allegato.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
