[1]Articolo II
[2]1. - Ciascuno dei servizi concordati potra' essere iniziato non appena la Parte Contraente, concessionaria dei diritti, abbia designato la compagnia o le compagnie che dovranno gestire la linea o le linee stabilite. La Parte Contraente che concede i diritti dovra' accordare senza indugio il permesso di esercizio alla compagnia o alle compagnie designate, subordinatamente a quanto e' previsto dal paragrafo 2 di questo articolo e dall'articolo VI. 2. - La compagnia o le compagnie di navigazione aerea designate sono tenute a dimostrare su richiesta delle competenti Autorita' aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, di essere in grado di adempiere alle norme legislative e regolamentari normalmente applicate dalle predette Autorita' all'attivita' delle compagnie di navigazione aerea commerciale.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
