[1]Esportazioni

[2]Il Governo prende nota che non potra' aspettarsi che il Fondo fornisca, per l'aiuto e l'assistenza dei bambini, degli adolescenti, delle nutrici e delle gestanti, in base alla presente Convenzione, quelle merci che il Governo esporta o che siano di genere consimile, salvo speciali casi che possano sorgere e che dovranno essere sottoposti al Comitato Programmi.

Testo vigente dal 17 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;909~art3 · fonte del testo