[1]Esportazioni
[2]Il Governo prende nota che non potra' aspettarsi che il Fondo fornisca, per l'aiuto e l'assistenza dei bambini, degli adolescenti, delle nutrici e delle gestanti, in base alla presente Convenzione, quelle merci che il Governo esporta o che siano di genere consimile, salvo speciali casi che possano sorgere e che dovranno essere sottoposti al Comitato Programmi.
Testo vigente dal 17 luglio 1948
