Trasferimento e distribuzione di merci

  • A)Il Fondo pur mantenendo la proprieta' delle merci fino a che non siano consumate o usate dall'ultimo ricevente a cui tali merci sono destinate, dara' in consegna le merci al Governo, o a quegli enti nel territorio italiano concordemente stabiliti dal Governo o dal Fondo, per la distribuzione per conto del Fondo a beneficio dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia in conformita' dei piani di operazioni di volta in volta approvati ed in base alle direttive che regolano l'attivita' del Fondo.
  • B)Il Governo distribuira' le merci fornite dal Fondo in conformita' dei piani di operazioni approvati a mezzo degli enti o degli organi di volta in volta concordati dal Governo e dal Fondo.
  • C)Il Governo si impegna a vigilare a che le merci siano dispensate o distribuite equamente ed efficacemente in base alle necessita', senza alcuna discriminazione per ragioni di razza, di credo, di nazionalita' o di politica. I piani di razionamento in vigore all'atto dell'approvazione dei singoli piani di operazioni di cui alla sezione B) dell'art. 1 non potranno essere modificati a cagione delle merci fornite dal Fondo, in modo tale da ridurre le razioni per i bambini, gli adolescenti, le gestanti e le nutrici.
  • D)Resta stabilito che le merci e i servizi forniti dal Fondo devono intendersi in aggiunta, e non in sostituzione degli oneri di bilancio stabiliti dal Governo per attivita' simili.
  • E)Il Governo e' d'accordo che il Fondo potra' a sua discrezione contrassegnare le merci da lui fornite ove lo ritenga necessario per indicare che le merci in questione sono intese ad aiutare ed assistere i bambini, gli adolescenti, le nutrici e le gestanti sotto gli auspici del Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia.
  • F)Nessuno che riceva merci fornite dal Fondo dovra' direttamente o indirettamente essere tenuto al pagamento del costo delle merci.
  • G)Il Governo si impegna a provvedere alla ricezione, sbarco, immagazzinamento, trasporto e distribuzione delle merci fornite dal Fondo, e a sostenere tutte le spese o i costi di gestione e di amministrazione sostenuti in valuta italiana e nell'ambito del territorio nazionale.

Testo vigente dal 17 luglio 1948

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;909~art2 · fonte del testo