Registrazione e rapporti

  • A)Il Governo manterra' quelle regolari registrazioni contabili e statistiche delle operazioni del Fondo necessarie per scaricare le responsabilita' del Fondo, e si consultera' con esso, a richiesta, circa il mantenimento di tali registrazioni.
  • B)Il Governo fornira' al Fondo le registrazioni, i rapporti e le informazioni relativi alla esecuzione dei piani approvati e che il Fondo ritenga necessari per scaricarsi delle sue responsabilita'.

Testo vigente dal 17 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;909~art4 · fonte del testo