Registrazione e rapporti
- A)Il Governo manterra' quelle regolari registrazioni contabili e statistiche delle operazioni del Fondo necessarie per scaricare le responsabilita' del Fondo, e si consultera' con esso, a richiesta, circa il mantenimento di tali registrazioni.
- B)Il Governo fornira' al Fondo le registrazioni, i rapporti e le informazioni relativi alla esecuzione dei piani approvati e che il Fondo ritenga necessari per scaricarsi delle sue responsabilita'.
Testo vigente dal 17 luglio 1948
