Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell'articolo 9, comma 4, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 21, 22, 23 e 25 si applicano ai concorsi il cui bando sara' pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recanti l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", devono intendersi riferite al "Capo del Corpo forestale dello Stato".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art32 · fonte del testo