All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";
  • b)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.".
  • c)al comma 1, lettera a), la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni";
  • d)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "e viceversa";
  • e)al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art4 · fonte del testo