All'articolo 10 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) non supera gli esami di fine corso"; Al comma 2, primo periodo, le parole: "contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio"; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.". Al comma 3, la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art5 · fonte del testo