All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 17";
  • b)al comma 3, lettera c) la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola "novanta " e' sostituita dalla seguente: "centoventi".
  • c)Al comma 4, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art9 · fonte del testo