Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalita' per il reclutamento degli atleti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo del Corpo forestale dello Stato.

Testo vigente dal 2 aprile 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art31 · fonte del testo