"In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni e' garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale e' escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art33 · fonte del testo