I posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nel grado 9° dei ruoli di gruppo B di cui alle annesse tabelle C e D sono conferiti con i criteri e nel termine indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, ed il periodo di anzianita' stabilito per le promozioni al predetto grado e' ridotto di un anno e mezzo. La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Testo vigente dal 12 luglio 1948
