((I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato)). Ai soli effetti giuridici, detta nomina ad ordinario e' riportata alla scadenza, del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato art. 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674. ((Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sara' tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo)).

Testo vigente dal 20 giugno 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1950

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1948 al 20 giugno 1950. 9 parole tolte, 4 parole aggiunte.

I docenti nominati in ruolo ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario … gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal casotolto: , sara' tenuto contotolto: , in tutto od, ove occorra, soltanto in parte, del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;861~art5 · fonte del testo