((I docenti, di cui al precedente art. 1, che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2, non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato art. 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei)).
Testo vigente dal 20 giugno 1950
