Qualora la nomina a suo tempo conferita dal Governo militare alleato si riferisca ad insegnamento non compreso tra quelli previsti dal vigente ordinamento didattico, stabilisce il Ministro, su proposta della Facolta' interessata e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a quale disciplina prevista, dall'ordinamento medesimo l'insegnamento predetto sia da considerare equipollente, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Testo vigente dal 10 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;861~art6 · fonte del testo