Qualora la nomina a suo tempo conferita dal Governo militare alleato si riferisca ad insegnamento non compreso tra quelli previsti dal vigente ordinamento didattico, stabilisce il Ministro, su proposta della Facolta' interessata e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a quale disciplina prevista, dall'ordinamento medesimo l'insegnamento predetto sia da considerare equipollente, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.
Testo vigente dal 10 luglio 1948
