L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, e' sostituito come segue: "Qualora gli impiegati e i militari di cui all'art. 1 effettuino, nell'interesse di privati e di enti diversi dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, servizi relativi alle imposte di fabbricazione, nella loro ordinaria residenza o fuori di essa i suddetti privati o enti sono tenuti a versare, oltre una somma pari alle spese di viaggio a tariffa normale e alle prescritte indennita' chilometriche:

  • a)per i servizi che richiedono missioni di durata non inferiore a 24 ore, una somma, pari alle indennita' dovute agli impiegati e ai militari, in base alle norme vigenti maggiorata del 50%;
  • b)per i servizi che richiedono missioni di durata inferiore a 24 ore, una somma, pari alle quote di indennita' dovute agli impiegati e ai militari in base alle norme vigenti, maggiorata del 100%. In ogni caso e per ogni servizio, nell'interesse dei privati, l'addebito a loro carico, per indennita', non puo' essere inferiore, a L. 200 se il servizio e' compiuto nel Comune di residenza ed a L. 300 se il servizio e' compiuto fuori residenza. Qualora i servizi, previsti nel presente articolo, abbiano carattere continuativo e si svolgano presso la stessa fabbrica, azienda od officina, l'Amministrazione centrale ha facolta' di accordare, su richiesta delle ditte interessate, riduzioni sulle somme dovute dai privati. Se nello stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di piu' ditte, la spesa complessiva, liquidata come innanzi, facente carico ad esse, dev'essere ripartita tenendo conto per ogni ditta, della durata e della localita' del servizio eseguito nel suo interesse".

Testo vigente dal 8 luglio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;842~art1 · fonte del testo