L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, e' sostituito come segue: "Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonche' presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:

  • 1)all'ingegnere dirigente del Magazzino e dell'Officina, L. 3000;
  • 2)al capo officina, al capo magazzino ed al consegnatario del materiale, L. 2500;
  • 3)al personale di ruolo addetto al Laboratorio elettrotecnico centrale, L. 1500;
  • 4)all'altro personale di ruolo di gruppo B e C, addetto all'Officina ed al Magazzino, L. 2000. I compensi di cui sopra non sono cumulabili tra di loro".

Testo vigente dal 8 luglio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;842~art3 · fonte del testo