L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, e' sostituito come segue: "Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonche' presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:
- 1)all'ingegnere dirigente del Magazzino e dell'Officina, L. 3000;
- 2)al capo officina, al capo magazzino ed al consegnatario del materiale, L. 2500;
- 3)al personale di ruolo addetto al Laboratorio elettrotecnico centrale, L. 1500;
- 4)all'altro personale di ruolo di gruppo B e C, addetto all'Officina ed al Magazzino, L. 2000. I compensi di cui sopra non sono cumulabili tra di loro".
Testo vigente dal 8 luglio 1948
