Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli dei gruppi B e C delle Dogane, addetto in modo continuativo ai servizi delle Imposte di fabbricazione, potra', a sua domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, essere trasferito nei corrispondenti ruoli dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C del presente decreto. Il personale dei gruppi B e C delle Dogane, come sopra trasferito, sara' intercalato con quello dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui al secondo comma del precedente articolo, in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianita' posseduta nel grado medesimo. All'atto del trasferimento sara' assegnata la specializzazione del servizio al quale il personale verra' addetto.
Testo vigente dal 29 aprile 1948
