Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli dei gruppi B e C delle Dogane, addetto in modo continuativo ai servizi delle Imposte di fabbricazione, potra', a sua domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, essere trasferito nei corrispondenti ruoli dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C del presente decreto. Il personale dei gruppi B e C delle Dogane, come sopra trasferito, sara' intercalato con quello dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui al secondo comma del precedente articolo, in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianita' posseduta nel grado medesimo. All'atto del trasferimento sara' assegnata la specializzazione del servizio al quale il personale verra' addetto.

Testo vigente dal 29 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349~art3 · fonte del testo