Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e' modificato come segue: "L'Ente approvvigionamento carboni e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro e del commercio con l'estero nei limiti della rispettiva competenza. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero. Il bilancio dell'Ente e' approvato dal Ministero del tesoro di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero".
Testo vigente dal 26 giugno 1948
