Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e' modificato come segue: "L'Ente approvvigionamento carboni e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro e del commercio con l'estero nei limiti della rispettiva competenza. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero. Il bilancio dell'Ente e' approvato dal Ministero del tesoro di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero".

Testo vigente dal 26 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780~art8 · fonte del testo