La liquidazione dell'Ente approvvigionamento carboni e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per il commercio con l'estero. A ciascun partecipante e' restituita la quota di capitale versato, salvo riduzione proporzionale nel caso di diminuzioni che si fossero verificate nel patrimonio dell'Ente. L'eccedenza che risulti alla chiusura della liquidazione e' versata al tesoro dello Stato. Se sia necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

Testo vigente dal 26 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780~art11 · fonte del testo