Per gli acquisti di carboni necessari alle Amministrazioni militari centrali dello Stato, l'Ente approvvigionamento carboni, qualora le Amministrazioni stesse lo richiedano, dovra' valersi dei loro competenti uffici, con le stesse limitazioni stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, per gli acquisti di carbone delle Ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1948
