L'art. 10 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e' cosi' modificato: "Il Ministero del commercio con l'estero puo' disporre che l'assegnazione di carbone alle imprese industriali che esercitano la esportazione sia fatta a condizione che esse cedano all'Ente approvvigionamento carboni, sulla quota in valuta estera lasciata a loro disposizione ai sensi delle norme in vigore, l'importo occorrente all'acquisto del carbone loro assegnato".

Testo vigente dal 26 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780~art4 · fonte del testo