Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concludere e ad approvare le convenzioni e gli accordi che eventualmente si renda necessario stipulare con l'Ente approvvigionamento carboni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e puo' disporre che la eventuale eccedenza della gestione concernente l'approvvigionamento dei carboni sia accantonata in tutto od in parte per la riduzione dei prezzi dico carbone negli anni successivi.
Testo vigente dal 26 giugno 1948
