Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 309, sono cosi' modificati: "Per le operazioni attinenti all'approvvigionamento dei carboni, l'Ente approvvigionamento carboni tiene gestione separata da quella propria dell'Ente e deve presentare annualmente al Ministero del tesoro un rendiconto. L'eventuale eccedenza della gestione in parola e' versata al Tesoro dello Stato, a carico del quale e' posta la eventuale differenza passiva non derivante da inadempienze dell'Ente nell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Per far fronte alle proprie spese generali l'Ente approvvigionamento carboni ha facolta' di applicare sul prezzo delle forniture che eseguisce una commissione in misura percentuale da stabilirsi dal Ministero dell'industria e commercio d'intesa con quello del tesoro. Gli eventuali avanzi annuali della gestione propria dell'Ente, cui in particolare affluisce la commissione prevista nel precedente comma, sono suddivisi tra i partecipanti fino al limite del 5% annuo del capitale sottoscritto e versato previo accantonamento del 10% per la costituzione di un fondo di riserva. Se vi e' ancora eccedenza, questa e' versata al Tesoro dello Stato".

Testo vigente dal 26 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780~art2 · fonte del testo