E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:
- a)sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
- b)sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;
- c)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;
- d)sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;
- e)sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;
- f)sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonche' alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
- g)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni. Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, e' sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.
Testo vigente dal 24 febbraio 1952
