Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria ((cavalleria)) artiglieria e genio e per il servizio automobilistico vengono effettuate mediante concorsi per titoli e per esami fra i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica. E' tuttavia in facolta' del Ministro per la difesa di stabilire, di volta in volta, quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado possano essere ritenuti equipollenti al diploma di maturita' classica o scientifica, ai fini dell'ammissione. Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai predetti corsi ordinari devono aver compiuto il 17° anno di eta' e non oltrepassato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Testo vigente dal 13 maggio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1948 al 13 maggio 1953. 1 parola aggiunta.

Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria aggiunto: cavalleria artiglieria e genio e per il servizio automobilistico vengono effettuate mediante concorsi per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753~art3 · fonte del testo