Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria ((cavalleria)) artiglieria e genio e per il servizio automobilistico vengono effettuate mediante concorsi per titoli e per esami fra i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica. E' tuttavia in facolta' del Ministro per la difesa di stabilire, di volta in volta, quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado possano essere ritenuti equipollenti al diploma di maturita' classica o scientifica, ai fini dell'ammissione. Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai predetti corsi ordinari devono aver compiuto il 17° anno di eta' e non oltrepassato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso.
Testo vigente dal 13 maggio 1953
