In deroga alle vigenti disposizioni, ((...)), i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria ((cavalleria)), artiglieria e genio e del servizio automobilistico, nonche' i corsi per sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina, a sottotenente in servizio permanente nell'Arma stessa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Testo vigente dal 13 maggio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1948 al 13 maggio 1953. 9 parole tolte, 1 parola aggiunta.

In deroga alle vigenti disposizioni, tolto: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47aggiunto: ..., i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria aggiunto: cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico, nonche' i corsi per sottufficiali dell'Arma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753~art1 · fonte del testo