In deroga alle vigenti disposizioni, ((...)), i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria ((cavalleria)), artiglieria e genio e del servizio automobilistico, nonche' i corsi per sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina, a sottotenente in servizio permanente nell'Arma stessa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente dal 13 maggio 1953
