Ai corsi ordinari dell'Accademia militare vengono altresi' effettuate ammissioni, mediante concorsi per titoli e per esami - nel limite numerico di posti ad essi riservato dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito - di sottufficiali in carriera continuativa o raffermati nelle varie armi o servizi indicati di volte in volta e che riuniscano i seguenti requisiti e gli altri che saranno fissati con disposizioni ministeriali:

  • a)siano in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica, salvo la facolta' prevista dal secondo comma dell'art. 3;
  • b)non abbiano oltrepassato il 24° anno di eta' al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
  • c)abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale;
  • d)siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorita' competenti ad esprimere i giudizi sull'avanzamento. Per l'ammissione ai corsi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si osserveranno le norme di cui agli articoli 1, n. 2, e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Testo vigente dal 23 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753~art4 · fonte del testo