Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46:
- a)e' data facolta' al Ministro per la difesa di dispensare dagli esami di ammissione all'Accademia militare i giovani provvisti del diploma di maturita' classica, o scientifica ((gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti));
- b)la retta a carico delle famiglie degli allievi e' fissata in L. 15.000 annue, salvo le facilitazioni e le dispense previste dai precedenti articoli, con esclusione del beneficio della, mezza retta gratuita di cui al n. 1 lettera a) e n. 2 lettera a) dell'art. 8.
Testo vigente dal 13 maggio 1953
