I corsi ordinari si effettuano presso l'Accademia militare unica e si svolgono in due anni accademici. Nel primo anno il corso e' unico per tutti gli allievi. Ad esso partecipano anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente nell'Arma stessa. Al termine del primo anno, gli allievi sono rispettivamente assegnati al corso di fanteria ((cavalleria)), di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico, a seconda delle attitudini dimostrate, dei risultati ottenuti negli studi e, nei limiti del possibile, delle aspirazioni dei singoli. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono assegnati all'apposito corso. L'inizio e il termine dell'anno accademico sono stabiliti con disposizioni ministeriali in relazione alle esigenze didattiche dell'istituto.

Testo vigente dal 13 maggio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1948 al 13 maggio 1953. 1 parola aggiunta.

… Al termine del primo anno, gli allievi sono rispettivamente assegnati al corso di fanteria aggiunto: cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico, a seconda delle attitudini dimostrate, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753~art2 · fonte del testo