Se la deliberazione del commissario e' accettata dall'interessato, o non e' impugnata nel termine di cui al primo comma, del precedente art. 8, il commissario ne da' comunicazione al Ministro per il tesoro ed al Ministro interessato, per la esecuzione da effettuarsi con apposito decreto del Ministro per il tesoro. La deliberazione del commissario, divenuta esecutiva per accettazione, mancata impugnazione o concessione di esecuzione provvisoria a termini del comma successivo, costituisce titolo per la iscrizione ipotecaria a garanzia del credito dello Stato eventualmente con essa riconosciuto. La impugnazione della deliberazione del commissario ne sospende l'esecuzione, ma nel caso che ne ravvisi la necessita' e l'opportunita', il Ministro per il tesoro di concerto col Ministro competente, puo' disporne l'esecuzione totale o parziale mediante decreto anche in pendenza del termine per la impugnazione e durante il giudizio.
Testo vigente dal 15 giugno 1948
