Nella esplicazione dei poteri conferitigli ai sensi degli articoli 5 e 6 il commissario si ispira a criteri di equita' in relazione a tutti gli elementi e situazioni di fatto e di diritto che ritiene opportuno valutare caso per caso. Gli eventuali accordi gia' intervenuti e non ancora approvati o che vengano conclusi dopo la entrata in vigore del presente decreto per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra sono sottoposti alle determinazioni del commissario che provvede con i poteri attribuitigli dal presente decreto. Il commissario puo' tenere conto degli atti amministrativi compiuti dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana e di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riferentisi ai contratti sottoposti al suo esame, oppure dichiararne la invalidita', a norma del decreto stesso, senza l'osservanza dei termini stabiliti dalle successive proroghe a detto decreto.

Testo vigente dal 15 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674~art7 · fonte del testo