Art. 66 adozione

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresi' trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".

Testo vigente dal 17 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art66 · fonte del testo