La deliberazione del commissario e' notificata all'interessato, il quale potra' impugnarla innanzi al Consiglio di Stato per illegittimita' entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine potranno essere proposte, in contradditorio del Ministero del tesoro, avanti il Tribunale di Roma, le azioni relative alla liquidazione e agli indennizzi di cui alla lettera e) del precedente art. 5 e ogni altra azione conseguente alla violazione di diritti in dipendenza dei provvedimenti adottati dal commissario.

Testo vigente dal 15 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674~art8 · fonte del testo