Quando risulti provata la impossibilita' di far fronte ad impegni improrogabili di gestione, il Ministro per il tesoro puo' concedere anticipazioni provvisorie in misura non superiore al 50% dei crediti vantati di cui si riconosca evidente la effettiva sussistenza. La domanda di anticipazione deve essere presentata all'Amministrazione competente, la quale, ove ravvisi le condizioni di cui al comma precedente, formula le sue proposte al commissario. Il commissario esprime il suo parere e lo comunica al Ministro e puo' disporre la costituzione di garanzie ideali o personali anche di terzi. La concessione delle anticipazioni non pregiudica la deliberazione definitiva del commissario. In caso di mancato riconoscimento del credito le anticipazioni che non siano recuperabili su altre forniture in corso, sono recuperate con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Testo vigente dal 15 giugno 1948
