Le spese per il funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria fanno carico al bilancio del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro stabilira' con suo decreto i compensi da corrispondersi al commissario e ai componenti del Comitato che lo assiste, nonche' ai funzionari di segreteria. Per sopperire alle spese di funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad applicare sulle somme liquidate a favore delle ditte, una ritenuta in misura uguale per tutte, non superiore all'uno per mille, da imputare ad apposito capitolo del bilancio della entrata.

Testo vigente dal 15 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674~art17 · fonte del testo