Ai veterinari chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione quanto ai pubblici dibattimenti sono corrisposti i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici e chirurghi. Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.

Testo vigente dal 4 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582~art3 · fonte del testo