Ai veterinari chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione quanto ai pubblici dibattimenti sono corrisposti i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici e chirurghi. Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.
Testo vigente dal 4 giugno 1948
