La misura degli onorari e dei diritti di vacazione spettanti, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1 novembre 1946, n. 468, al consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorita' giudiziaria, e' raddoppiata.
Testo vigente dal 4 giugno 1948
