Allorquando i periti ed i consulenti tecnici nei casi indicati negli articoli 1, 3 e 4 sono obbligati a trasferirsi a distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, con l'aumento dei due decimi, sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, ed, in mancanza dei medesimi, a L. 5 per chilometro sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di L. 1500 per ogni giorno intero. Se la durata dell'assenza e' inferiore a 14 ore si opera la riduzione di un quarto; se inferiore a 12 ore di un terzo; se inferiore a 7 ore della meta'. I periti e consulenti tecnici indicati nell'art. 5, gli interpreti ed i traduttori, nel caso predetto, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e in prima classe sui piroscafi, sempre con l'aumento dei due decimi, ed in mancanza di tali mezzi, a L. 4 per chilometro sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di L. 1000 per ogni giorno intero, da ridursi a due terzi se l'assenza dalla residenza e di durata inferiore a 12 ore. Quelli menzionati nell'art. 6 hanno diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, ed in seconda classe sui piroscafi, sempre con l'aumento dei due decimi, ed in mancanza di tali mezzi, a L. 3 sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di L. 700 per ogni giorno intero, da ridursi a due terzi se l'assenza dalla residenza e' di durata inferiore a 12 ore.

Testo vigente dal 4 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582~art11 · fonte del testo