Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intiero. Per ogni giornata ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni; neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacazioni.
Testo vigente dal 4 giugno 1948
