Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intiero. Per ogni giornata ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni; neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacazioni.

Testo vigente dal 4 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582~art9 · fonte del testo